Dal 1978 l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg10) è consentita dalla legge 194, secondo la quale: Entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
http://www.cittanuova.it/c/454632/Il_trauma_dell_aborto.html